Associazione
Statuto
ARCHIVIO LUCIANO CARUSO A.P.S.
L’associazione denominata “ARCHIVIO LUCIANO CARUSO Onlus”,regolata dagli articoli del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 460/97 iscritta al Registro delle ONLUS tenuto dalla Direzione Regionale delle Entrate, con il presente atto, intende conformare il proprio Statuto al disposto del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 117/2017) in previsione della futura iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e della approvazione da parte della Unione Europea delle norme fiscali di favore per gli enti del terzo settore
(occorre provvedere alla cancellazione dal Registro delle Onlus)
Ciò premesso
Viene adottato il presente statuto, apportando allo stesso le modifiche
richieste dal Codice del Terzo Settore ex D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117:
STATUTO
Denominazione, sede e durata
Art. 1 – E’ costituita tra i presenti ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o C.T.S.) e successive modificazioni una associazione avente la seguente denominazione “ARCHIVIO LUCIANO CARUSO A.P.S.”. La sede dell’associazione è stabilita in Firenze in Via de’ Ginori n. 23. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Firenze non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo, ma comporta l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione ha durata illimitata, non ha alcun fine di lucro ed è autonoma da partiti e condizionamenti politici.
Scopo, finalità associative e attività
Art. 2 – L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in particolare:
* promuovere la conoscenza in Italia e all’estero dell’opera poetica, verbovisiva, critica, artistica e letteraria di Luciano Caruso (art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1 lettera f);
* valorizzare la sua attività di intellettuale, di studioso e critico di arte e letteratura contemporanea, in particolare nell’ambito del Futurismo(art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1 lettera f);
* ordinare e inventariare l’archivio, la biblioteca, i quadri, la produzione di libri d’artista sia a stampa sia in copia unica e opere realizzati da Luciano Caruso rendendoli accessibili alla comunità degli studiosi (art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1 lettera f);
* in considerazione del particolare impegno da lui dedicato all’attività didattica, offrire la possibilità a studenti di discipline umanistiche e scientifiche di svolgere tirocini, stipulando a questo proposito accordi e convenzioni con le Istituzioni didattiche preposte(art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1 lettera f);
* sviluppare la più ampia collaborazione con Istituti ed Enti, pubblici e privati, fiorentini, nazionali ed anche esteri, per conseguire le proprie finalità e promuovere la conoscenza interdisciplinare di un’intera generazione di artisti e intellettuali che con passione e tensione morale hanno condiviso il lavoro e le ricerche di Luciano Caruso (art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1 lettera i) ;
* accogliere anche altri archivi di personalità attive in settori disciplinari affini.
L’Associazione potrà realizzare le sue finalità attraverso pubblicazioni a stampa o via web, esposizioni reali o virtuali, giornate di studio, convegni, ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea ai propri scopi.
Per raggiungere le proprie finalità, L’Associazione si avvale in primo luogo dei materiali scientifici quali documenti, libri, quadri, libri d’artista a stampa e in copia unica e opere messi a disposizione dall’erede Sonia Puccetti che ne ha disponibilità, nello spazio di sua proprietà e con modalità da convenirsi.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo il criterio e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’organo di amministrazione. Comunque, dette attività sono poste in essere quale fonte di autofinanziamento per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del C.T.S., anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Associati
Art. 3 – Dell’associazione possono fare parte persone fisiche e altri enti del terzo settore che condividono la finalità della stessa, sia italiane che straniere, che aderiranno su invito del Consiglio direttivo o che saranno ammessi a seguito di loro richiesta. La richiesta, da presentare all’Organo di amministrazione, dovrà contenere: l’indicazione del nome, cognome o denominazione, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall’art. 35 comma 1 C.T.S..
I soci si distinguono in:
– Fondatori;
– Ordinari;
– Giovani;
– Sostenitori;
– Onorari.
I soci di minore età, fino al compimento del diciottesimo anno, partecipano alla vita dell’associazione, legittimamente rappresentati nei modi e termini stabiliti dalla legge.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci ordinari coloro che, ottenuta l’ammissione all’associazione e condividendone gli scopi, si impegnano alla loro realizzazione nel rispetto del presente statuto e dei Regolamenti.
Sono soci giovani coloro che hanno un’età inferiore ai 30 anni.
Sono soci sostenitori coloro che versano una quota annua di importo almeno doppio di quello previsto per soci ordinari se persone fisiche, o almeno triplo in caso di enti e società.
Sono soci onorari le persone fisiche oppure i rappresentanti di enti e Istituti che per il loro ruolo istituzionale o per aver conseguito particolari meriti su
scala nazionale o internazionale nel campo delle ricerche e degli studi inerenti agli scopi dell’Associazione, possono dare con la loro presenza un concreto aiuto per il raggiungimento degli stessi. La qualifica di socio onorario viene conferita dal Consiglio direttivo per un periodo di due anni e potrà essere riconfermata. I soci onorari sono dispensati dal pagamento delle quote annuali.
Tutti i soci hanno uguali diritti di partecipare all’attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche associative e di accedere, alle condizioni fissate dai Regolamenti, ai materiali conservati presso di essa. Inoltre, hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione, partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione e concorrere alla elaborazione e/o alla approvazione del programma delle attività. Infine, potranno essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell’attività associativa.
L’Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e rifiuta discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
La qualità di socio viene meno per:
– decesso della persona fisica o estinzione dell’ente;
– mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui essa si riferisce;
– limitatamente ai soci sostenitori, quando sia venuto meno il contributo costituente il presupposto della qualifica stessa; il socio sostenitore può comunque diventare socio ordinario, pagando la quota prevista;
– dimissioni volontarie;
– deliberazione dell’Assemblea, nel caso che il socio abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con gli scopi dell’Associazione.
Inoltre, i soci hanno diritto ad essere informati sulle attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi; nonché esaminare i libri sociali. Per esercitare tale diritto devono presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, nei modi e nei termini che i regolamenti interni stabiliscono.
I soci hanno il dovere di:
– Adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
– Rispettare lo Statuto associativo, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– Versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dagli organi dell’associazione.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e non può essere trasferito e può venir meno solo per i casi sopraindicati. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti e a termine.
Organi dell’associazione
Art. 4 – Sono organi dell’associazione:
– L’Assemblea generale degli associati;
– Il Consiglio direttivo;
– Il Presidente;
– Il Vicepresidente;
– Il Segretario Tesoriere;
– L’Organo di controllo;
– Il Comitato scientifico.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni.
Il Consiglio direttivo potrà attribuire la qualifica di Presidente onorario a persona di chiara fama.
L’Assemblea generale degli associati
Art. 5 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, in sessione ordinaria almeno una volta all’anno entro 120 giorni dal termine dell’esercizio e straordinariamente ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità sia da parte del Presidente che da almeno tre membri del Consiglio direttivo, o almeno da un decimo dei soci. Tale richiesta dovrà pervenire al Presidente in forma scritta.
La convocazione dell’assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’Ordine del Giorno spedita almeno otto giorni prima.
I compiti dell’Assemblea sono i seguenti:
– eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
– nominare i componenti dell’Organo di controllo, se previsto;
– approvare il bilancio preventivo e gli indirizzi programmatici dell’attività;
– approvare il bilancio di esercizio consuntivo/rendiconto gestionale-economico-finanziario e relazione di missione;
– approvare le linee guida per l’attività dell’associazione;
– approvare i regolamenti interni per l’accesso ai materiali custoditi dall’Associazione e per la loro utilizzazione, per l’accesso ai libri sociali da parte dei soci a seguito di loro richiesta ed altri eventuali regolamenti per il funzionamento dell’associazione;
– deliberare per ogni anno le quote minime annuali di associazione;
– deliberare l’esclusione dei soci che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con lo status di socio;
– deliberare sulla responsabilità degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 C.T.S., e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
– approvare le modifiche statutarie e decide lo scioglimento dell’Associazione, determinandone le modalità;
– deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
– deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione – che non potrà avere luogo anche nello stesso giorno della prima – quale che sia il numero degli associati presenti.
Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o in caso di necessità dal socio più anziano di età tra i presenti. Delibera di norma a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o videochiamata, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
L’Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria per l’approvazione di modifiche allo statuto e per deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. In questi casi è richiesta la presenza, anche per delega, dei due terzi degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza di quelli presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l’assemblea, in sede straordinaria, devono essere presenti almeno due terzi degli aventi diritto ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati presenti.
Consiglio Direttivo
Art. 6 – Il Consiglio direttivo viene eletto dall’Assemblea, dura in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili per 2 mandati. La carica è esercitata a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
E’ composto da cinque membri. Viene convocato dal Presidente – o, in caso di comprovato impedimento, dal vicepresidente – ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due componenti. La convocazione potrà avvenire con ogni mezzo: affissione presso la sede, telefono, e-mail o P.E.C. o altri strumenti informatici. Le sedute sono valide in presenza di almeno tre componenti; le delibere sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scenda stabilmente oltre la metà, esso sarà integrato, con il primo dei non eletti o qualora non ci fossero liste disponibile attraverso una nuova elezione da parte dell’assemblea. La scadenza dell’incarico al nuovo membro sarà uniformata agli altri componenti del consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea generale degli associati.
Nello specifico può:
– Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– Disciplinare e coordinare l’attività dell’Associazione mettendo in atto gli indirizzi programmatici e le linee guida approvati dall’Assemblea, intraprendendo tutte le iniziative necessarie;
– Predisporre il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo/rendiconto gestionale, economico-finanziario e la relazione di missione, i programmi e i rendiconti dell’attività associativa;
– Costituire settori e gruppi di ricerca, di studio, di lavoro, di progetto, assegnando i relativi incarichi e responsabilità;
– Decidere le modalità di corresponsione delle quote di associazione.
– Formulare proposte all’Assemblea in ordine all’attuazione di quanto previsto nel presente Statuto.
– Deliberare in merito all’ammissione di soci sostenitori e all’accettazione di lasciti e donazioni.
– Deliberare in merito all’ammissione e all’esclusione dei soci nei casi previsti dal presente Statuto.
– Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– Nominare i membri del Comitato scientifico;
– Conferire procure speciali o generali;
– Curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
– Deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
– adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione ed al corretto funzionamento dell’associazione in particolare, stipulare tutti i contratti inerenti le attività associative e curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà o ad essa affidati.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Elegge al suo interno:
– il Presidente;
– il Segretario Tesoriere.
Presidente
Art. 7 – Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
E’ eletto, al loro interno, dai membri del Consiglio direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per 2 mandati.
Funzioni del Presidente:
– Convocare e presiedere l’Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo;
– Assumere nell’interesse dell’Associazione le iniziative cautelari che ritenga opportune, con obbligo di riferire quanto prima al Consiglio Direttivo;
– Nominare il Vicepresidente all’interno dei membri del Consiglio direttivo.
La carica di Presidente si perde per:
– Dimissioni mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
– Revoca da parte dell’Assemblea dei soci in sede ordinaria a seguito comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione.
Vicepresidente
Art. 8 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Segretario Tesoriere
Art. 9 -E’ nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per 2 mandati.
Ha il compito di:
– redigere il verbale delle riunioni degli organi collegiali;
– curare la tenuta dei registri e alla conservazione della documentazione;
– curare la gestione amministrativa dell’Associazione e tutte le operazioni contabili-finanziarie ritenute opportune;
– curare la redazione dei bilanci di esercizio preventivi e consuntivi e la relazione di missione sulla base delle indicazioni assunte dal Consiglio;
– operare, entro i limiti imposti dal Consiglio Direttivo, con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso o comunque eseguire ogni operazione inerente la mansione affidatagli dagli organi statutari.
Organo di controllo
Art. 10 – L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
L’organo rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per 2 mandati. E’ formato da 3 membri effettivi e 2 supplenti, salvo che non sia nominato l’organo monocratico.
La carica di componente dell’organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto finanziamento.
L’organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida Ministeriali.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
L’organo di controllo redige il verbale delle proprie riunioni, da trascrivere in apposito registro.
Nei casi previsti dall’art. 31 del C..T.S. potrà esercitare anche la revisione legale dei conti.
Comitato scientifico
Art. 11 – Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra qualificate personalità italiane o straniere. Alle sue riunioni partecipa il Presidente o un suo rappresentante; hanno facoltà di prendervi parte gli altri membri del Consiglio direttivo. Il Comitato scientifico esprime pareri in merito all’impostazione e all’orientamento culturale dell’Associazione e ai suo rapporti con la comunità scientifica e accademica nazionale e internazionale e con gli altri soggetti con i quali essa interagisce. Su richiesta del Consiglio direttivo, si pronuncia sul programma annuale di attività dell’Associazione e propone a sua volta iniziative.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art.12 L’esercizio sociale decorre dalla data del 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo, unitamente alla relazione dell’Organo di Controllo, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione di missione sull’attività svolta, il bilancio di esercizio consuntivo/rendiconto gestionale, nonché il bilancio preventivo.
Dopo l’approvazione il bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini e con le modalità stabilite da apposito decreto ministeriale.
Il Patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
– le quote associative, di iscrizione e contribuzione dei soci;
– eredità, donazioni e lasciti testamentari;
– contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
– rendite patrimoniali;
– proventi di attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli associati, anche in forme indirette. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente collegate.
Art. 13 – Il patrimonio sociale è costituito da:
– beni mobili e immobili;
– donazioni, lasciti o successioni;
– altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità associative di interesse generale.
Le quote sociali non sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morto di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Regolamenti interni
Art. 14 – I regolamenti interni vengono elaborati a cura del Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea, al pari delle loro eventuali modifiche.
Scioglimento
Art. 15 – In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ed altri enti del terzo settore, o ai fini dell’utilità sociale.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.
Art. 16 Volontari
I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 17 Rapporti di lavoro e di collaborazione
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
Art. 18 Libri associativi
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
> libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
> registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
> libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
> libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
> il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo (ove nominato), tenuto a cura dello stesso organo;
> il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Norma finale
Art.19 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni ed in quanto compatibile col Codice Civile.
Si autorizza il Presidente ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che gli uffici preposti dovessero richiedere nel rispetto del Codice del Terzo Settore.
F.to: Sonia Puccetti
Gabriele Carresi Notaio
copia conforme all’originale